Art. 8 — Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
