Il presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltreche' dal presidente che lo presiede, e' composto: da due vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale; da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso. Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi. Il Consiglio nazionale e' composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art7 · fonte del testo