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Il consiglio di amministrazione e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:

  • a)dal presidente dell'Istituto con funzioni di presidente;
  • b)dai due vice presidenti dell'Istituto;
  • c)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  • d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul conto consultivo Viene convocato dal presidente tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 11 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art5 · fonte su Normattiva