[1]L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:

[2]1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;

[3]2° nelle scuole tecniche;

[4]3° nelle scuole professionali femminili;

[5]4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;

[6]5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).

[7]Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.

[8]Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: «scuole ed istituti d'istruzione tecnica».

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art1 · fonte del testo