[1]Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.
[2]Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.
[3]Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
