[1]Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.

[2]Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.

[3]Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art2 · fonte del testo