[1]Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole agrarie medie, delle Regie scuole industriali maschili e femminili, dei Regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei Regi istituti industriali, del Regio istituto professionale femminile «Elena di Savoia» di Napoli, delle Regie scuole minerarie, dei Regi istituti nautici, delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dello art. 67, viene assegnato alle Regie scuole e ai Regi istituti di istruzione tecnica contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli articoli 67 e 68.
[2]Il personale dei Regi laboratori-scuola, che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 67 e delle Regie scuole ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'istituto di appartenenza.
[3]Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per il collegamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della Regia scuola e Regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito o appartenenti a ruoli che comportino piu' favorevole sviluppo di carriera.
[4]Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risultera' dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, puo' essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitre posti di insegnanti di gruppo A, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.
[5]Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.
[6]Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.
[7]Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono, in via transitoria, e fino a che rimangano in servizio, essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.
[8]I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e godano del trattamento di cui alla tabella D, annessa al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 410, sono mantenuti in servizio fino a cessazione, con l'attuale trattamento economico e di carriera.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
