[1]Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

[2]Nessuna classe puo', di regola, avere piu' di 35 alunni.

[3]L'istituzione di nuovi corsi completi sara' disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

[4]Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, e' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art18 · fonte del testo