[1]Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.
[2]Nessuna classe puo', di regola, avere piu' di 35 alunni.
[3]L'istituzione di nuovi corsi completi sara' disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
[4]Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, e' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
