[1]Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

[2]Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art20 · fonte del testo