[1]I corsi per maestranze (a orario ridotto serale, o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacita', di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera, e sono, di regola, istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica.
[2]L'istituzione puo' avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumono a loro totale carico la spesa relativa e preda autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi o pareggiati, l'ente dal quale dovranno dipendere.
[3]Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria, gli operai di eta' inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.
[4]Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'art. 205 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
