[1]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.
[2]Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.
[3]I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.
[4]Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.
[5]Le indennita' di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale e' stato trasferito.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
