Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art46 · fonte del testo