[1]Alle classi successive alla prima delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.

[2]Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata o da scuola privata o paterna accedono alle classi suddette per esame d'idoneita' teorico e pratico.

[3]All'esame d'idoneita' e' ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'inscrizione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere inscritto.

[4]Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere inscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto e' disposto alla lettera b) dell'art. 53.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art54 · fonte del testo