[1]Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.

[2]All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art59 · fonte del testo