[1]Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.
[2]All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
