[1]Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.

[2]A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata e da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'art. 72 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i 14 anni di eta'.

[3]Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.

[4]A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna; che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneita' alla 3ª classe del corso superiore.

[5]La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto e' detto alla lettera b) dell'art. 53.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art60 · fonte del testo