[1]L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sara', con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica.

[2]Dalla somma, di cui al precedente comma, sara', pero', detratto l'importo complessivo delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verra' portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art70 · fonte del testo