[1]Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il matenimento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli articoli 67 e 68, e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e istituti predetti, nonche' per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

[2]Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi dei suindicati articoli 67 e 68, salvo, pero', quanto e' stabilito al secondo comma dell'articolo 70 e salve altresi' le riduzioni previste dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art71 · fonte del testo