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Il collegio dei revisori dei conti e' composto di 3 membri designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; uno dal Ministero del tesoro; uno dal Ministero della pubblica istruzione. Il collegio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il collegio effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile dell'Opera, redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da allegare a detti documenti ai fini della loro approvazione. L'ONAIRC e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-19;565~art11 · fonte su Normattiva