Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1986, n. 194
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La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 5 giugno 1986. 197 parole tolte in 5 capoversi.
tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro". Le rendite del patrimonio che venisse cosi' a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno.
tolto: La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 27 marzo 1952
tolto: EINAUDI
tolto: DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 15 maggio 1986, n. 194
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.