Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1986, n. 194

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La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Testo vigente dal 5 giugno 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 5 giugno 1986. 197 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro". Le rendite del patrimonio che venisse cosi' a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno.

tolto: La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 27 marzo 1952

tolto: EINAUDI

tolto: DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 maggio 1986, n. 194

    La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art8 · fonte del testo