La lettera b) dell'art. 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, e' sostituita dalla seguente: "b): nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per l'utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici".

Testo vigente dal 5 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-15;1793~art1 · fonte del testo