Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194
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((Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri. Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1952 al 5 giugno 1986
