Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

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((Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri. Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste)).

Testo in vigore dal 20 dicembre 1952 al 5 giugno 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 20 dicembre 1952. 166 parole tolte, 57 parole aggiunte.

tolto: Un Consiglio,aggiunto: Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri. Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e tolto: per il commercio, di concerto con tolto: il Ministro aggiunto: quello per l'agricoltura e tolto: le foreste, accerta i titoli di benemerenza delle persone designate. Il Consiglio e' convocato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti di esso. Per ogni designazione e' incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri. Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano, con votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. Salvo i casi di errore di persona, le designazioni che non siano state adottate dal Consiglio non possono essere ripresentate all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le persone designate non abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenza. Parimenti non possono essere ripresentate prima di un quinquennio le designazioni che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non fossero state proposte per il conferimento ai sensi dell'articolo seguente. Nessuna designazione puo' essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso non adottata per due volte aggiunto: per le foreste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art4 · fonte del testo