Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194
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[1]Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro". Le rendite del patrimonio che venisse cosi' a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 marzo 1952
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 5 giugno 1986
