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Il militare appartenente all'Ordine militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare. Le disposizioni relative allo perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo, 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta legge.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010
