Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e' annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione e' cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare. Il decorato dell'Ordine militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe piu' elevata percepisce la sola pensione relativa a questa ultima. Alle Bandiere decorate di piu' croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-09;25~art8 · fonte del testo