Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti: per la classe di cavaliere di gran croce.............. 12 per la classe di grande ufficiale..................... 25 per la classe di commendatore......................... 56 per la classe di ufficiale............................ 140 per la classe di cavaliere............................ 700

tolto: Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse, alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-09;25~art9 · fonte del testo