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[1]Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti: per la classe di cavaliere di gran croce.............. 12 per la classe di grande ufficiale..................... 25 per la classe di commendatore......................... 56 per la classe di ufficiale............................ 140 per la classe di cavaliere............................ 700

[2]Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse, alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;25~art9 · fonte del testo