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In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, ai fini delle promozioni che, in applicazione del precedente art. 1, debbono essere effettuate negli anni 1960 e 1961 in piu' di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla predetta legge, sono consentite nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore eccedenze fino a un massimo di sette unita' a partire dal 31 dicembre 1960 e di ventidue unita' a partire dal 31 dicembre 1961. Le eccedenze di cui al comma precedente saranno riassorbite a partire dal 1 gennaio 1962 con le vacanze organiche che si formeranno nel grado suddetto, fatta eccezione di quelle derivanti da promozioni effettuate in seguito a promozioni o collocamenti in soprannumero di capitani di fregata. Dette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di tenente di vascello dello stesso ruolo.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010
