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Le eccedenze di cui all'articolo precedente saranno riassorbite, a partire dal 1 gennaio 1961, con le vacanze organiche che si formeranno nel grado in cui esistano per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Le suddette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010
