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Alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche: Quadro VII. - Ruolo medici del Corpo sanitario. Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo e' sostituito da un tredicesimo. Quadro IX. - Ruolo normale del Corpo di commissariato. Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo e' sostituito da un tredicesimo. Quadro XI. - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo e' sostituito da un tredicesimo. Nella stessa tabella n. 2, la nota (q) quale risulta modificata dall'art. 20 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e' sostituita dalla seguente: "(q) Ciclo di due anni: quattro promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1962 compreso, le promozioni sono nove".
Testo in vigore dal 28 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010
