Art. 11 — Il Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci e' composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza della Corte dei conti; un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Sezione o equivalente; un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia; due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi o consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformita' con le disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
