Il Collegio dei sindaci e' composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

  • a)un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • b)un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
  • c)un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
  • d)due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consigilo di amministrazione e della Giunta esecutiva. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art13 · fonte su Normattiva