L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, puo' chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a meta' del contributo personale di cui al precedente articolo 26. L'esercizio della predetta facolta' comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformita' di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art27 · fonte su Normattiva