Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Art. 27 — Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente. A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonche' della riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art27 · fonte su Normattiva