Art. 27 — Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni
Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente. A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonche' della riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.
Testo vigente dal 26 ottobre 1982
