Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Art. 33 — Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge
I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
