Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche. I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art34 · fonte su Normattiva