Art. 34 — Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali
Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche. I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
