Art. 32 — Privilegi ed esenzioni fiscali
Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
