Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art32 · fonte su Normattiva