Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Art. 29 — Durala in carica degli organi della Cassa
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Testo vigente dal 14 gennaio 1981
