La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonche' la decorrenza dei relativi contributi, e' stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione. Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi gia' decorsi dell'esercizio stesso.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art40 · fonte su Normattiva