Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Art. 41 — Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa
Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
