Art. 1 — Soggetti militari
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Ai militari delle forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorative generica, e ai loro congiunti, quando dalle ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalla presente legge. Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, ed ai loro congiunti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
