Art. 101 — Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana
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Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto in applicazione dell'articolo 99 puo' essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana. Il ripristino ha effetto dalla data della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorita' italiana. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno dalla data del predetto provvedimento. Trascorso detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
