Art. 103 — Devoluzione del trattamento pensionistico nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido
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Nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido, a termini delle disposizioni di cui all'articolo 102, al coniuge e alla prole viene liquidato, a domanda, il trattamento a cui avrebbero avuto diritto se l'invalido fosse morto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra. Ove la domanda, di cui al precedente comma, sia presentata oltre l'anno dalla data di perdita del diritto da parte dell'invalido, il trattamento previsto dal comma medesimo e' concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Le competenti direzioni provinciali del tesoro provvedono alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
