Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
Art. 23 — Abrogazione di disposizioni contrarie
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.
Testo vigente dal 31 gennaio 1980
