Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 107 — Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare

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Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti nell'articolo 105, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dall'articolo 106.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art107 · fonte su Normattiva