Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Art. 108 — Revoca per atto della Corte dei conti
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Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 105 e 106, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
