Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 108 — Revoca per atto della Corte dei conti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 105 e 106, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art108 · fonte su Normattiva