Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 67 — Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 391-bis - (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione) - Se la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. Sul ricorso la Corte pronuncia in Camera di Consiglio a norma dell'articolo 375. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il guidizio di rinvio o il termine per riassumerlo".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/1996

    Ha colpito questo articolo
    18 aprile 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto cristallizza, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe comportare per i diritti soggettivi delle parti un pregiudizio non sempre tempestivamente eliminabile in sede di eventuale opposizione alla esecuzione della sentenza. red.: G. Leo

    Art. 391-bis c.p.c. · Art. 67 Provvedimenti urgenti per il processo civile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art67 · fonte su Normattiva