Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 113 — Notificazione dei provvedimenti

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Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennita' regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale, con le modalita' previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che, a termini di legge, siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna. Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario. Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita' nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, avvalendosi, ove occorra, della opera di commissari prefettizi. Le spese, in tal caso, sono a carico dei comuni inadempienti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art113 · fonte su Normattiva