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Istituzione del giudice di pace

Art. 51 — Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti

Articolo abrogato dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673.

Abrogato dal 10 dicembre 1994

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  • Art. 369 c.p.c.Deposito del ricorso
  • Art. 137-ter Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitoriePubblicità degli atti dei procedimenti pendenti
  • Art. 805 c.p.c.Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere
  • Art. 370 c.p.c.Controricorso
  • Art. 144-bis.1 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorieRestituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte

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2 versioni dal 1991

versione dal 27 novembre 1991versione dal 10 dicembre 1994
1991oggi
  1. 10 dicembre 1994 — oggiabrogatoper 32 anni
  2. 27 novembre 1991 — 10 dicembre 1994testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art51 · fonte su Normattiva

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Riferimenti normativi

  • Istituzione del giudice di pace
  • Capo IV – Nome di coordinamento, transitorie e finali
  • Artt. 39–51
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Norme correlate

  • Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432
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