Istituzione del giudice di pace
Art. 51 — Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti
Articolo abrogato dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
