Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Art. 119 — Delimitazione della responsabilità dello Stato er danni di guerra alle persone
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Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' ovvero, in case di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico degli eredi o di terzi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
