Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 18 — Trattamento complessivo per coesistenza di più infermita

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Nel caso di coesistenza di due infermita' ascrivibili a categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1. Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo e' determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita', in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art18 · fonte su Normattiva