In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di piu' di due infermita', ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima e' effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.

Testo vigente dal 31 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;9~art10 · fonte su Normattiva